INVITALIA – Contratti di sviluppo per tutela ambientale
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Contratti di Sviluppo per la realizzazione di programmi di investimento per la tutela ambientale di rilevanti dimensioni
TIPOLOGIA: sportello
OGGETTO
I contratti di sviluppo hanno per oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, del programma seguente:
- programma di sviluppo per la tutela ambientale: un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti per la tutela ambientale;
Il programma può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali all’oggetto del contratto di sviluppo. Gli oneri relativi, compresi quelli di progettazione, sono integralmente a carico delle risorse pubbliche.
I progetti d’investimento devono essere volti a:
- innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa oltre le norme dell’Unione europea applicabili, indipendentemente dall’esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell’Unione;
- innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa in assenza di norme dell’Unione europea;
- consentire l’adeguamento anticipato a nuove norme dell’Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;
- ottenere una maggiore efficienza energetica;
- realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento;
- il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.
Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. In caso di partecipazione di più imprese, l’impresa che promuove il programma si chiamerà soggetto proponente e le eventuali altre imprese che intendono realizzare progetti di investimento all’interno del programma stesso, si chiameranno aderenti.
SOGGETTI AMMESSI
I progetti di investimento possono essere realizzati in:
- aree in deroga all’art. 107, par.3, lettera a: Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Basilicata;
SOGGETTI NON AMMESSI
Sono escluse dalle agevolazioni tutte le imprese operanti nei settori cosiddetti non energivori
DURATA
Il programma di sviluppo deve concludersi entro 36 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.
I progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro 6 mesi dalla data della determinazione di concessioni delle agevolazioni.
DOTAZIONE
Le risorse iniziali ammontano a 100 Milioni €.
Per il solo finanziamento degli Accordi di Sviluppo – attraverso il DM 9 maggio 2017 – sono stati stanziati 229.125.00 € secondo il seguente riparto:
- 164.620.000 € per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
- 18.430.000 € per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- 46.075.000 € per le regioni più sviluppate (resto del territorio nazionale).
SPESE AMMISSIBILI
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non deve essere inferiore a 20 Milioni € . Nell’ambito del programma di sviluppo, i progetti d’investimento del soggetto proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiori a 10 milioni €, a parte eventuali progetti di innovazione. L’importo degli investimenti ammissibili di ciascun progetto da parte dei soggetti aderenti non può comunque essere inferiore a 1,5 milioni €.
Accordi di Sviluppo di Rilevanti Dimensioni
Le domande di agevolazioni relative a programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di € , possono formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l’Agenzia e l’impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, con le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate. L’Accordo è sottoscritto a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato. A tal fine l’Agenzia valuta la sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: significativo impatto occupazionale, inteso come nuovi posti di lavoro creati, capacità di attrazione degli investimenti esteri, coerenza degli investimenti con il piano nazionale Industria 4.0.
- Le spese ammissibili dei progetti di sviluppo debbono riferirsi a:
- suolo aziendale e sue sistemazioni: nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;
- opere murarie e assimilate:
- impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l’ambiente;
- programmi informatici, brevetti, licenze, know‐how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.
Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al progetto d’investimento, nella misura massima del 4% dell’importo complessivo ammissibile per ciascun progetto d’investimento, fermo restando che la relativa intensità dell’aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo.
CONTRIBUTO
Le agevolazioni sono concesse nelle forme seguenti, anche in combinazione tra loro, e la cui definizione verrà composta in fase di negoziazione:
- finanziamento agevolato (nel limite massimo del 75%)
- contributo in conto interessi
- contributo in conto impianti
- contributo diretto alla spesa
L’intensità di aiuto, calcolata in equivalente sovvenzione lordo in base ai costi agevolabili, è variabile a seconda della tipologia di beneficiario e della finalità ambientale:
a/b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa oltre le norme dell’Unione europea applicabili o in assenza di specifica normativa comunitaria:
- 55% per le Grandi Imprese, 65% per le Medie Imprese, 75% per le Piccole Imprese
c) anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’Unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale:
- Da 20 a 25% per le Grandi Imprese, da 25 a 30% per le Medie Imprese, da 30 a 35% per le Piccole Imprese
d) consentire una maggiore efficienza energetica:
- 45% per le Grandi Imprese, 55% per le Medie Imprese, 65% per le Piccole Imprese
e) realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento:
- 60% per le Grandi Imprese, 70% per le Medie Imprese, 80% per le Piccole Imprese
f) realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti:
- 50% per le Grandi Imprese, 60% per le Medie Imprese, 70% per le Piccole Imprese
TERMINI
Apertura sportello: 24 aprile 2017
Ad avvenuto esaurimento delle risorse disponibili verrà disposta la chiusura dello sportello.
VALUTAZIONE
Il soggetto proponente deve trasmettere ad INVITALIA la domanda di agevolazioni. INVITALIA procede ad appurare la disponibilità delle risorse finanziarie e la verifica dei requisiti. In caso di esito positivo provvede ad inviare l’istanza alla Regione dove sono previsti i progetti di investimento al fine di acquisire un parere in merito alla compatibilità del piano progettuale con i programmi di sviluppo locale e l’eventuale disponibilità al cofinanziamento. Qualora compatibile INVITALIA entro 120 giorni, ovvero, per i programmi di Grandi Dimensioni che formano oggetto di un Accordo di Sviluppo, entro 90 giorni dalla data di stipula del predetto Accordo, avvia la negoziazione con il proponente per verificare l’affidabilità, la sostenibilità finanziaria e la coerenza industriale, determinando l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili. Al termine dell’istruttoria, INVITALIA comunica l’avvenuta approvazione del programma di sviluppo alle Regioni e alle Province autonome interessate e trasmette al Ministero e all’impresa beneficiaria, entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’attività istruttoria, la determinazione. Entro 20 giorni dalla ricezione, l’impresa beneficiaria, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituisce all’Agenzia la determinazione debitamente sottoscritta per accettazione.
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