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MiSE: Accordi per l’Innovazione

tempo di lettura: 4 minuti


MiSE – Accordi per l’Innovazione
TIPOLOGIA: procedura negoziale

[alert type=”error” close=”false”]Attenzione, la scheda riporta alcune modifiche apportate dal decreto ministeriale direttoriale 25 marzo 2019, evidenziate in rosso[/alert]

OGGETTO

Gli “Accordi per l’innovazione” devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Horizon 2020” (Allegato “Elenco delle Tecnologie”) .

SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammissibili sono i seguenti:

      1. le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, acqua, aria (c.c. art. 2195 numeri 1) e 3)) e le imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
      2. le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
      3. le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) (c.c. art. 2195 numero 5);
      4. i Centri di ricerca.

I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, inoltre, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, si deve prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.

DURATA

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.

Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;

Il progetto dovrà  avere una durata non superiore a 36 mesi.

SPESE AMMISSIBILI

I progetti prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 Milioni €  e non superiori a  40 Milioni €.

Sono ammissibili le tipologie di spese seguenti:

      1. il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
      2. gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
      3. i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
      4. le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto ( (UE) n. 480/2014 secondo quanto stabilito dall’articolo 20 del e dall’articolo 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013;
      5. i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

DOTAZIONE

Le risorse disponibili ammontano a 486,6 Milioni €, così composti:

  • Originariamente disponibili 206,6 Milioni €, di cui:
    • 100 Milioni € a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile
    • 80 Milioni € sull’Asse I, Azione 1.1.3., del PON “Imprese e competitività” 2014-2020 FESR, di cui 45 Milioni € per progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate e 35 Milioni € per progetti di ricerca e sviluppo nelle Regioni in transizione;
    • 26,6 Milioni € sulle risorse derivanti dalla restituzione delle rate delle sovvenzioni parzialmente rimborsabili concesse per i progetti di ricerca e sviluppo nelle regioni ex “Obiettivo convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
  • In seguito, sono stati aggiunti 280 Milioni € utilizzando le risorse disponibili nella contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile (incremento risorse da decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 febbraio 2018 e del 14 novembre 2018)

Le risorse finanziarie sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi per l’innovazione.

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione come indicato di seguito.

  1. Le regioni e le province autonome cofinanziano l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa (ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato) per una percentuale almeno pari al 3% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
  2. Il Ministero cofinanzia l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione delle seguenti agevolazioni:
        1. un contributo diretto alla spesa per una percentuale pari a una quota base del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi, a cui si aggiunge una quota equivalente a quanto reso disponibile dalle regioni o province autonome;
        2. un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

TERMINI

Apertura: è possibile presentare le proposte dal 31 ottobre 2017 (data della pubblicazione in G.U. del decreto direttoriale 25 ottobre 2017).

Con decreto 25 marzo 2019 è disposta, a seguito dell’avvenuto esaurimento delle risorse, la sospensione della procedura per la presentazione delle proposte progettuali nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

Lo sportello rimane aperto per il sostegno ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Toscana.

PROCEDURA

La proposta progettuale deve essere deve essere presentata in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.

Il Ministero, al fine di attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione, ricevuta la proposta progettuale, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie e trasmette copia della proposta alla regione o alle regioni interessate allo scopo di acquisire una manifestazione d’interesse rispetto alla proposta progettuale e alla volontà di cofinanziare i progetti di ricerca e sviluppo.

La proposta progettuale è trasmessa dal Ministero anche al Soggetto gestore al fine di acquisire, entro i successivi venti giorni, una valutazione di natura tecnica.

In caso di valutazione positiva, la procedura negoziale si conclude con la sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, successivamente alla quale, anche nelle more della registrazione dell’Accordo da parte della Corte dei conti, i soggetti proponenti possono presentare al Soggetto gestore il progetto o i progetti definitivi.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione, i soggetti proponenti sono tenuti a presentare per ciascun progetto, una domanda di agevolazioni utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it)

ISTRUTTORIA

L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

  1. verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità, da completarsi entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
  2. valutazione istruttoria della domanda, da completarsi entro 70 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

A conclusione delle attività istruttorie, il Soggetto gestore invia le risultanze al Ministero. In caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, richiedendo la presentazione della documentazione necessaria per l’adozione del decreto di concessione.


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