MiSE – Accordi per l’innovazione 2022 – DM 31-12-2021 – primo sportello
tempo di lettura: 5 minuti
Inoltre, con il Decreto Ministeriale 25 maggio 2022, in corso di pubblicazione sulla G.U., sono state destinate ulteriori risorse utili allo scorrimento delle domande presentate e non finanziabili nell’ambito della prima call, per un importo pari a circa 591 Milioni €.
Ministero dello Sviluppo Economico: Accordi per l’innovazione 2022 – nuova procedura ex DM 31.12.2021
TIPOLOGIA: procedura negoziale
OGGETTO
Gli “Accordi per l’innovazione” devono essere diretti a sostenere attraverso la realizzazione di progetti di R&S del valore minimo di 5 milioni € ciascuno, interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle seguenti tecnologie abilitanti fondamentali (KETs):
- Materiali avanzati e nanotecnologia
- Fotonica e micro/nano elettronica
- Sistemi avanzati di produzione
- Tecnologie delle scienze della vita
- Intelligenza artificiale
- Connessione e sicurezza digitale
I progetti devono inoltre essere focalizzati nell’ambito di una delle specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa” e di seguito riportate in forma breve (per l’elenco completo delle aree qui al link):
- Tecnologie di fabbricazione
- Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche
- Tecnologie abilitanti emergenti
- Materiali avanzati
- Intelligenza artificiale e robotica
- Industrie circolari
- Industria pulita a basse emissioni di carbonio
- Malattie rare e non trasmissibili
- Malattie infettive, comprese le malattie trascurate e legate alla povertà
- Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata
- Impianti industriali nella transizione energetica
- Competitività industriale nel settore dei trasporti
- Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili
- Mobilità intelligente
- Stoccaggio dell’energia
- Sistemi alimentari
- Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione
- Sistemi circolari
SOGGETTI AMMESSI
I soggetti ammissibili sono i seguenti:
- le imprese che esercitano un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi o un’attività di trasporto per terra, acqua, aria (c.c. art. 2195 numeri 1) e 3)) e le imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443);
- le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- le imprese che esercitano le attività ausiliarie in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) (c.c. art. 2195 numero 5);
- i Centri di ricerca.
I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con Organismi di ricerca, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Nel caso i progetti si svolgano nelle aree di intervento 16-17-18 possono partecipare in qualità di co-proponenti anche le imprese agricole.
I progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale, inoltre, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, si deve prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.
Nella valutazione che verrà effettuata sull’ammissibilità dei beneficiari, sarà verificato che il rapporto tra l’importo di costo ammissibile del progetto proposto a carico del singolo soggetto proponente e la media del fatturato dello stesso beneficiario, in base ai dati contabili relativi agli ultimi 2 esercizi, non sia superiore a 0,6.
Come dati contabili possono essere esposti quelli del bilancio consolidato, se presente, o di una impresa che detenga una quota di almeno il 20% del beneficiario.
DURATA
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento oppure la data di inizio dell’attività del personale interno, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
Il progetto dovrà avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
SPESE AMMISSIBILI
I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni €.
Sono ammissibili le tipologie di spese seguenti:
- il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Per il personale dipendente viene utilizzato il sistema dei costi orari standard (es. per imprese Dir 75, Quadri 43, imp/op 27).
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto (reg. (UE) n. 2021/695, art. 35);
- i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.
DOTAZIONE
Le risorse disponibili ammontano a 1 Miliardo €, a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e saranno utilizzate tramite l’apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali sono destinati 500 milioni €.
Le risorse finanziarie possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali.
CONTRIBUTO
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni previste dal GBER, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione come indicato di seguito.
- Contributo diretto alla spesa: il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale;
- Finanziamento agevolato: qualora richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.
MAGGIORAZIONI
Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell’intensità massima di aiuto GBER, una maggiorazione del contributo diretto alla spesa fino a 10 punti % per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti % per le grandi imprese.
Per ottenere questa maggiorazione, uno o più Organismi di ricerca partecipanti al progetto devono sostenere complessivamente almeno il 10% dei costi ammissibili.
TERMINI
Apertura del I° sportello: 11 maggio 2022, ore 10:00
Apertura del II° sportello: non prima di 180 giorni dalla chiusura del I° sportello
Il Ministero comunica tempestivamente l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.
ISTRUTTORIA
L’attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
- verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;
- valutazione istruttoria della domanda, da completarsi entro 70 giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazioni;
A conclusione delle attività istruttorie, in caso di esito positivo, il Ministero provvede a comunicare tale esito al soggetto proponente, invitando alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione e del decreto di concessione.
6/12 mesi previsti per la procedura
ALLEGATI
Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 Decreto direttoriale 18 marzo 2022TAG
Ultimi articoli
- EMILIA-ROMAGNA – Accordi regionali di insedi…1 Dicembre 2023
- EMILIA-ROMAGNA – Accordi regionali 2023 R…1 Dicembre 2023
- EMILIA-ROMAGNA – Accordi regionali 2023 R…1 Dicembre 2023
- MIMiT: apertura il 18 ottobre per Investimenti 4.09 Ottobre 2023